Danieli, sì dei giudici alle Rsu: la Fiom vince anche il secondo round

Vittoria anche in secondo grado, per la Fiom-Cgil di Udine, nella vertenza giudiziaria che la vede opposta alla Danieli & C. spa, nata dal mancato riconoscimento da parte dell’azienda di Buttrio delle Rsu elette nel gennaio del 2008.
La sentenza di primo grado, che accolse il ricorso della Fiom e sancì la legittimità del voto, è stata confermata oggi dal Tribunale di Udine, che ha bocciato il ricorso presentato dalla Danieli. «Questa importante sentenza – scrive in una nota la segreteria provinciale della Fiom – mette fine, per quanto ci riguarda, a una vicenda che avrebbe potuto essere evitata se la Danieli avesse privilegiato, in questi anni, il confronto e il riconoscimento del diritto dei lavoratori a eleggere i propri rappresentati, permettendo corrette relazioni sindacali. Ci auguriamo che da questa seconda sentenza possano nascere le condizioni per riaffermare il valore delle relazioni sindacali alla Danieli, negate per tanti anni: da qui e per mezzo della nuova Rsu vorremmo ripartire»
Da sottolineare che quella del 2008 fu per la Danieli la prima elezione di rappresentanze sindacali unitarie ai sensi dell’accordo interconfederale del 1993 tra Cgil-Cisl-Uil e Confindustria. L’azienda contestò la legittimità del voto, ritenendo esigua la partecipazione dei lavoratori e contestando il fatto che alle elezioni si fosse presentata un’unica lista, quella della Fiom-Cgil. Ma i giudici di primo grado confermarono la validità delle procedure di voto e delle modalità di presentazione delle liste.
In quell’occasione venne considerato decisivo il fatto «che le altre organizzazioni sindacali, informate in anticipo sull’avvio delle procedure di voto», non avessero «inteso disconoscere la legittimità della Rsu, né manifestato l’intenzione di costituire Rsa (cioè rappresentanze sindacali aziendali, espressione dei soli iscritti alle singole sigle e non di tutti i dipendenti, n.d.r.) all’interno della Danieli». Trattandosi inoltre di rapporti tra sindacati, recitava ancora la sentenza di primo grado, emessa il 22 marzo 2008, «non pare che la datrice di lavoro sia legittimata a contestare le modalità di consultazione delle altre organizzazioni sindacali».